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Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri e di due supplenti, da nominarsi dall’Assemblea, anche tra i non soci.
Il loro lodo sarà inappellabile, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.